Adeguati assetti organizzativi: cosa deve fare davvero l'imprenditore
Aggiornato al 29 ottobre 2026
Dal 16 marzo 2019 l'articolo 2086 del codice civile, nella versione modificata dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), stabilisce che l'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Lo scopo dichiarato è anche quello di rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale. Se la crisi arriva, l'imprenditore deve attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento.
Non è un adempimento solo per le grandi aziende. Anche la piccola società di capitali o di persone deve dotarsene, in misura proporzionata.
Cosa chiede il Codice della crisi
L'articolo 3 del Codice della crisi distingue due situazioni. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto adeguato ai sensi dell'articolo 2086 c.c. In entrambi i casi gli strumenti devono consentire di:
- rilevare squilibri patrimoniali o economico-finanziari, tenendo conto delle caratteristiche dell'impresa e dell'attività;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità almeno per i dodici mesi successivi;
- ricavare le informazioni necessarie per la lista di controllo particolareggiata e il test pratico sulla perseguibilità del risanamento, previsti dall'articolo 13 del Codice.
I segnali da tenere sotto controllo
Il comma 4 dello stesso articolo elenca alcuni segnali concreti che aiutano a prevedere la crisi:
- debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni, pari a oltre la metà del monte stipendi mensile;
- debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni, di importo superiore a quelli non ancora scaduti;
- esposizioni verso banche e intermediari scadute da più di sessanta giorni, o sconfinamenti dai fidi da almeno sessanta giorni, se complessivamente pari ad almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- le posizioni debitorie che fanno scattare le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (articolo 25-novies).
Su quest'ultimo punto conviene essere precisi, perché sono soglie che molte imprese superano senza accorgersene. INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione inviano una segnalazione all'imprenditore e all'eventuale organo di controllo, ad esempio, in questi casi: un debito IVA scaduto e non versato superiore a 5.000 euro e almeno pari al 10% del volume d'affari dell'anno precedente (la segnalazione parte comunque oltre i 20.000 euro); contributi INPS non versati da oltre novanta giorni oltre le soglie di legge; carichi affidati alla riscossione e scaduti da oltre novanta giorni superiori a 100.000 euro per le ditte individuali, 200.000 per le società di persone e 500.000 per le altre società.
Cosa fare in pratica in una PMI
- Organigramma e deleghe scritte: chi fa cosa, chi autorizza pagamenti e chi controlla.
- Contabilità aggiornata almeno mensilmente, con situazioni infrannuali e non solo il bilancio annuale.
- Un budget di tesoreria a dodici mesi, aggiornato ogni trimestre, che metta a confronto incassi attesi e scadenze.
- Uno scadenzario di fornitori, dipendenti, banche, imposte e contributi, con evidenza degli scaduti e della loro anzianità.
- Pochi indicatori letti con regolarità (margini, posizione finanziaria netta, rapporto tra debiti scaduti e non scaduti).
- Una traccia scritta delle verifiche fatte e delle decisioni prese: in caso di contestazioni è la prima cosa che viene chiesta agli amministratori.
Se questi strumenti segnalano una difficoltà, la norma chiede di attivarsi subito. Prima ci si muove, più strumenti si hanno a disposizione, a cominciare dalla composizione negoziata della crisi. Aspettare la segnalazione di un creditore pubblico significa di solito avere già meno margine.
Fonti
- Codice civile, art. 2086 (Normattiva)
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 3 (Normattiva)
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 25-novies (Normattiva)
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.
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