Cessione di quote di srl: non serve il notaio, può farla il commercialista. Cosa occorre
Aggiornato al 3 novembre 2026. Fonti principali: art. 36, c. 1-bis, D.L. 112/2008; art. 2470 c.c.; art. 67 e 68 TUIR.
Molti soci di srl sono convinti che per vendere o comprare una quota serva per forza il notaio. Non è così dal 2008: il trasferimento può essere fatto con un atto firmato digitalmente dalle parti e depositato al Registro delle imprese da un dottore commercialista o esperto contabile iscritto all'Albo. Il notaio resta una scelta possibile, non un obbligo. Quello che conta è fare bene i controlli prima della firma.
In sintesi
- L'art. 36, c. 1-bis, del D.L. 112/2008 consente di trasferire le quote di srl con atto sottoscritto con firma digitale e depositato entro 30 giorni al Registro delle imprese da un commercialista abilitato.
- L'atto va prima registrato all'Agenzia delle Entrate: imposta di registro fissa di 200 euro più bollo.
- Il trasferimento è efficace verso la società dal deposito nel Registro delle imprese (art. 2470 c.c.).
- Serve la firma digitale di tutte le parti, lo statuto va letto prima (prelazione, gradimento), e il commercialista deve fare l'adeguata verifica antiriciclaggio.
- Per chi vende da persona fisica la plusvalenza è tassata al 26%; la rivalutazione del costo con imposta sostitutiva, dal 2026 al 21%, può ridurre il carico.
Come funziona
La procedura
- Controlli preliminari. Si legge lo statuto per verificare se ci sono clausole di prelazione a favore degli altri soci, di gradimento o limiti al trasferimento. Si estrae la visura aggiornata e si verifica che la quota sia libera da pegni, sequestri o pignoramenti. Si verifica che i versamenti sul capitale siano stati eseguiti.
- Redazione dell'atto. L'atto di cessione contiene le parti, la società, la quota ceduta (valore nominale e percentuale), il prezzo e le modalità di pagamento, le garanzie del venditore, la data di efficacia. Lo redige il commercialista o un legale della rete.
- Firma digitale. Tutte le parti firmano con firma digitale (dispositivo o firma remota). Senza firma digitale di ciascuna parte la procedura non è possibile.
- Registrazione all'Agenzia delle Entrate. L'atto va registrato in via telematica entro 20 giorni, con imposta di registro in misura fissa di 200 euro (art. 11 Tariffa, parte I, D.P.R. 131/1986; importo fissato dall'art. 26 D.L. 104/2013) e imposta di bollo di 15 euro. L'Agenzia mette a disposizione una procedura telematica dedicata alla cessione di quote di srl.
- Deposito al Registro delle imprese. Entro 30 giorni dall'atto il commercialista lo deposita al Registro delle imprese con la pratica telematica, pagando i diritti di segreteria (90 euro) e il bollo camerale (65 euro). Da quel momento il trasferimento ha effetto verso la società (art. 2470, c. 1, c.c.). Il libro soci non è più obbligatorio per le srl: fa fede il Registro.
- Adempimenti successivi. Comunicazione al titolare effettivo, se cambia; aggiornamento di deleghe bancarie e poteri; eventuale verbale di assemblea se l'ingresso del nuovo socio comporta modifiche di governance.
Il ruolo del commercialista
Il deposito è riservato agli iscritti nelle sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, muniti di firma digitale e incaricati dai legali rappresentanti della società (art. 31, c. 2-quater, L. 340/2000). Il professionista è soggetto agli obblighi antiriciclaggio del D.Lgs. 231/2007: identificazione delle parti, verifica del titolare effettivo, valutazione dell'operazione e del prezzo. Un prezzo molto diverso dal valore del patrimonio netto va spiegato, non nascosto.
Le imposte per chi vende
Se il venditore è una persona fisica, la differenza tra prezzo e costo fiscale della quota è una plusvalenza (art. 67, c. 1, lett. c e c-bis, TUIR), tassata con imposta sostitutiva del 26% (art. 5 D.Lgs. 461/1997, come modificato dalla L. 205/2017; art. 3 D.L. 66/2014) e dichiarata nel quadro RT. Il costo fiscale può essere rideterminato prima della vendita con una perizia giurata e il versamento di un'imposta sostitutiva sul valore periziato: la L. 207/2024 ha reso la rivalutazione stabile e la L. 199/2025 ha portato l'aliquota dal 18% al 21% dal 2026 (art. 5 L. 448/2001). Perizia e versamento, anche in tre rate annuali, vanno fatti entro il 30 novembre per le quote possedute al 1° gennaio dello stesso anno. Conviene quando il valore della quota è cresciuto molto rispetto al capitale versato, e va fatta prima della cessione. Dal 1° gennaio 2027 queste norme confluiscono nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026).
Se il venditore è una società di capitali, può applicarsi il regime PEX (art. 87 TUIR): la plusvalenza è esente per il 95% se la partecipazione è detenuta da almeno 12 mesi, iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie e la società partecipata esercita un'impresa commerciale e non risiede in un Paese a fiscalità privilegiata.
Quando serve comunque il notaio
Le quote di snc e sas non si trasferiscono con questa procedura: per le società di persone serve l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata. Serve il notaio anche quando le parti non possono o non vogliono dotarsi di firma digitale, quando la cessione è inserita in un'operazione più ampia (patti parasociali, garanzie reali, donazioni), o quando si preferisce la forma dell'atto pubblico per ragioni probatorie.
Chi riguarda
- Soci di srl che vendono, comprano o si scambiano quote, anche tra familiari.
- Imprenditori che fanno entrare un nuovo socio o un investitore.
- Chi deve riorganizzare una srl familiare prima di un passaggio generazionale.
- Società holding che cedono partecipazioni e vogliono verificare i requisiti PEX.
Cosa fare
- Chiedere la visura e lo statuto aggiornati e farli leggere prima di trattare il prezzo.
- Mettere per iscritto le condizioni economiche: prezzo, tempi, garanzie sul bilancio, eventuali debiti noti.
- Valutare la rivalutazione della quota se il valore è cresciuto: perizia e versamento vanno fatti prima della firma.
- Attivare la firma digitale per tutte le parti con qualche settimana di anticipo.
- Prevedere i costi: imposta di registro 200 euro, bollo 15 euro sull'atto, diritti camerali 90 euro più bollo 65 euro, e il compenso del professionista. L'intera pratica si chiude di norma in poche settimane.
Un esempio con i numeri
Un socio ha versato 10.000 euro di capitale in una srl nel 2015 e oggi vende la sua quota a 110.000 euro. Senza rivalutazione, la plusvalenza è di 100.000 euro e l'imposta del 26% è di 26.000 euro. Con una perizia che valuta la quota 110.000 euro e il versamento dell'imposta sostitutiva del 21% su quel valore, cioè 23.100 euro, la plusvalenza si azzera. Il risparmio è di 2.900 euro, al netto del costo della perizia: con l'aliquota salita al 21%, la convenienza è più stretta di un tempo. È un esempio con cifre tonde: il calcolo va rifatto sul caso concreto, perché il costo della perizia e la liquidità per l'imposta cambiano la convenienza.
Fonti
- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 36, c. 1-bis (trasferimento di quote con firma digitale) (si apre in una nuova scheda)
- Codice civile, art. 2470 (efficacia e pubblicità del trasferimento delle partecipazioni) (si apre in una nuova scheda)
- L. 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, c. 2-quater (soggetti abilitati al deposito) (si apre in una nuova scheda)
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, parte I, art. 11 (imposta di registro in misura fissa) (si apre in una nuova scheda)
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, 68 e 87 (plusvalenze e PEX) (si apre in una nuova scheda)
- L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 5 (rideterminazione del costo delle partecipazioni; aliquota 21% dalla L. 199/2025, art. 1, c. 144) (si apre in una nuova scheda)
- D.L. 24 aprile 2014, n. 66, art. 3 (aliquota del 26%) (si apre in una nuova scheda)
- Agenzia delle Entrate, registrazione degli atti con firma digitale (si apre in una nuova scheda)
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (antiriciclaggio) (si apre in una nuova scheda)
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.
Dott. Luca Russo, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Napoli
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