Iperammortamento 2026-2028: come funziona la maggiorazione per i beni strumentali
Aggiornato al 29 ottobre 2026
La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi da 427 a 436) ha reintrodotto l'iperammortamento al posto dei crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0. Non si tratta di un credito da compensare in F24. È una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni, che conta solo ai fini delle imposte sui redditi per calcolare le quote di ammortamento e i canoni di leasing. In pratica l'impresa deduce di più, con una variazione in dichiarazione, e il reddito imponibile si riduce.
Chi può utilizzarlo
Possono utilizzarlo i titolari di reddito d'impresa che investono in beni destinati a strutture produttive situate in Italia. Secondo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) vi rientrano le imprese residenti e le stabili organizzazioni, qualunque siano la forma giuridica, il settore, la dimensione e il regime fiscale.
Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità o sottoposte ad altra procedura concorsuale, anche solo con un procedimento in corso per arrivarci. Sono escluse anche le imprese colpite da sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Per tutte le altre il beneficio spetta solo se l'impresa rispetta le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed è in regola con i contributi dei lavoratori.
Quali investimenti rientrano
- Beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli allegati IV e V della legge n. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- Beni materiali nuovi per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, compresi i sistemi di accumulo. Per il fotovoltaico valgono solo i moduli con le caratteristiche richiamate dalla norma. Secondo il MIMIT l'impianto non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.
Nella versione originaria la norma richiedeva che i beni fossero prodotti nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo. L'articolo 7 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88) ha eliminato questo requisito per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
Quanto vale e per quale periodo
- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per la parte oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per la parte oltre 10 e fino a 20 milioni di euro.
Valgono gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Un esempio semplice: una società soggetta a IRES acquista un bene agevolabile da 100.000 euro. Con la maggiorazione del 180% può dedurre altri 180.000 euro, distribuiti negli anni di ammortamento, con un risparmio IRES complessivo di 43.200 euro al 24%. L'acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 va però calcolato senza tenere conto dell'agevolazione.
Procedura e documenti
L'accesso passa dalla piattaforma del GSE. Le regole operative sono fissate dal decreto interministeriale 7 maggio 2026. Le comunicazioni previste sono tre: la prenotazione, la conferma (dopo il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di ciascun bene, con gli estremi delle fatture) e il completamento. Quest'ultima si invia a investimento concluso e comunque entro il 15 novembre 2028. Deve attestare il possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile previste dal decreto. Il completamento non può riguardare beni diversi o importi superiori rispetto alla conferma.
L'agevolazione si può cumulare con altri aiuti sugli stessi costi, ma senza superare la spesa sostenuta. Non spetta invece per gli investimenti che già fruiscono del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 446, della legge n. 207/2024. Se il bene viene ceduto o trasferito all'estero, il beneficio residuo non si perde a condizione che, nello stesso periodo d'imposta, il bene venga sostituito con un bene nuovo di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Cosa fare in pratica
- Verificare, prima dell'ordine, che il bene rientri negli allegati IV o V e possa essere interconnesso.
- Prenotare sulla piattaforma GSE e organizzare il pagamento dell'acconto del 20%.
- Coinvolgere per tempo il perito e il revisore che rilascerà la certificazione contabile.
- Controllare la regolarità contributiva e gli adempimenti sulla sicurezza, che sono condizioni del beneficio.
Fonti
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436 (Gazzetta Ufficiale)
- Testo coordinato del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, art. 7 (Normattiva)
- MIMIT, Nuovo Piano Transizione 5.0 - Iperammortamento
- MIMIT, Decreto interministeriale 7 maggio 2026
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.
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