La PEC va letta: perché impostarla sul telefono evita di perdere ricorsi e diritti
Aggiornato al 3 novembre 2026. Fonti principali: art. 16 D.L. 185/2008; art. 60-ter D.P.R. 600/1973 (introdotto dal D.Lgs. 13/2024); art. 26 D.P.R. 602/1973; art. 21 D.Lgs. 546/1992. Dal 1° gennaio 2027 queste norme confluiscono nei Testi unici (D.Lgs. 141/2026, 33/2025 e 175/2024).
Ogni mese incontro qualcuno che scopre una cartella o un avviso quando ormai è tardi. Non perché non l'abbia ricevuto, ma perché la PEC era lì, non letta, da tre mesi. La notifica via posta elettronica certificata è valida dal momento in cui il messaggio arriva nella casella, e da quel giorno decorrono i termini. Il ricorso che non si fa in tempo non si recupera.
In sintesi
- La PEC è il domicilio digitale obbligatorio di società, imprese individuali, professionisti iscritti a un albo e, dal 2025, degli amministratori di società.
- Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione notificano via PEC avvisi di accertamento e cartelle: la notifica è perfezionata quando il messaggio è consegnato, letto o no.
- Dalla notifica corrono 60 giorni per pagare o fare ricorso. Passati i 60 giorni, l'atto diventa definitivo.
- Una casella piena o scaduta non ferma la notifica: l'atto viene depositato altrove e si considera comunque notificato.
- La soluzione è semplice: PEC configurata sul telefono, controllata ogni giorno, con uno spazio sufficiente e un rinnovo che non scade.
Come funziona
Chi deve avere la PEC
Le società devono comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese (art. 16, c. 6, D.L. 185/2008); lo stesso vale per le imprese individuali (art. 5 D.L. 179/2012) e per i professionisti iscritti a un albo (art. 16, c. 7, D.L. 185/2008). Dal 2025 anche gli amministratori di società devono avere e comunicare al Registro delle imprese un proprio domicilio digitale (art. 1, c. 860, L. 207/2024; per le società già costituite il termine è scaduto il 31 dicembre 2025, secondo gli avvisi del MIMIT). Gli indirizzi sono pubblici e consultabili nell'indice INI-PEC: è da lì che Fisco, tribunali e controparti prendono l'indirizzo a cui notificare.
Chi non comunica la PEC o la lascia scadere non evita le notifiche: le domande al Registro delle imprese vengono sospese e la legge prevede l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale e le sanzioni dell'art. 2630 c.c. (art. 16, c. 6-bis, D.L. 185/2008).
Come avviene la notifica
Dal 2024 l'Agenzia delle Entrate notifica gli atti al domicilio digitale del destinatario (art. 60-ter D.P.R. 600/1973, introdotto dal D.Lgs. 13/2024): per imprese e professionisti l'indirizzo che risulta in INI-PEC, per le persone fisiche quello eventualmente iscritto nell'indice INAD, oppure il domicilio digitale speciale eletto dal contribuente. Agenzia delle Entrate-Riscossione usa gli stessi indirizzi per le cartelle di pagamento (art. 26, c. 2, D.P.R. 602/1973). Per il destinatario la notifica si perfeziona alla data di consegna indicata nella ricevuta del gestore, non all'apertura del messaggio: la PEC ha lo stesso valore della raccomandata con ricevuta di ritorno.
Se la casella è satura, l'ufficio fa un secondo tentativo dopo almeno sette giorni. Se il problema persiste o l'indirizzo non è valido o attivo, per le imprese l'atto viene depositato nell'area riservata del sito di InfoCamere, con avviso pubblicato per quindici giorni e successiva raccomandata: la notifica si perfeziona al quindicesimo giorno dalla pubblicazione. Per le persone fisiche si torna alla notifica ordinaria. In ogni caso il risultato non cambia: l'atto si considera notificato.
Chi non è obbligato alla PEC (persone fisiche, professionisti senza albo, enti) può eleggere un "domicilio digitale speciale" nell'area riservata dell'Agenzia (provvedimento n. 379575 del 7 ottobre 2024), valido anche per le cartelle. Chi lo fa deve, a maggior ragione, tenerlo sotto controllo.
I termini che corrono
Dalla notifica partono i termini, e sono brevi:
- 60 giorni per impugnare un avviso di accertamento o una cartella davanti alla Corte di giustizia tributaria (art. 21 D.Lgs. 546/1992; dal 1° gennaio 2027 la norma è nel Testo unico della giustizia tributaria, D.Lgs. 175/2024).
- 60 giorni per pagare la cartella prima che partano gli interessi di mora e le procedure esecutive (art. 25 D.P.R. 602/1973).
- 90 giorni di sospensione del termine per il ricorso se si presenta istanza di accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs. 218/1997): un'opportunità che si perde se non si sa dell'atto.
- Fuori dal fisco, le notifiche via PEC valgono anche per gli atti giudiziari: un decreto ingiuntivo notificato via PEC va opposto entro 40 giorni (art. 641 c.p.c.).
Dal 1° al 31 agosto i termini processuali sono sospesi (L. 742/1969), ma la notifica arriva lo stesso e il conteggio riprende a settembre.
Chi riguarda
- Amministratori di srl e di società di persone: la PEC della società e, dal 2025, la propria.
- Ditte individuali, artigiani e commercianti, spesso con una PEC aperta anni fa per l'iscrizione e mai più guardata.
- Professionisti iscritti a un albo.
- Chi ha chiuso un'attività: la PEC resta negli elenchi finché non viene cancellata, e le notifiche continuano ad arrivare lì.
- Chi ha aperto un domicilio digitale speciale o un indirizzo nell'indice INAD per i cittadini.
Cosa fare
- Configurare la PEC sul telefono, nella stessa app della posta ordinaria o nell'app del gestore, con le notifiche attive. Una casella che si apre solo dal computer dello studio non viene letta.
- Controllarla ogni giorno lavorativo, come la posta normale. Chi gestisce più società lo faccia per ogni casella.
- Verificare spazio e scadenza: una casella piena equivale a una casella assente. Il rinnovo automatico evita sorprese.
- Delegare un secondo accesso a un collaboratore o al commercialista, in modo che un'assenza o una malattia non lasci la casella scoperta.
- Inoltrare subito al consulente ogni atto di Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS, Comune o tribunale, con la ricevuta di consegna: la data su quella ricevuta è quella da cui si conta.
- Conservare i messaggi fuori dalla casella: i gestori tengono i log per 30 mesi, il contenuto lo deve conservare l'utente.
- Aggiornare INI-PEC se la casella cambia: la notifica all'indirizzo vecchio, finché risulta negli elenchi, è valida.
Un esempio
Una cartella da 18.000 euro viene consegnata nella PEC di una srl il 10 marzo. L'amministratore la vede il 20 giugno, riordinando la casella. I 60 giorni sono scaduti il 9 maggio: il ricorso non è più possibile e l'unica strada è pagare, eventualmente a rate. Se l'avesse letta il 10 marzo, avrebbe potuto verificare la pretesa, chiedere lo sgravio di un tributo prescritto o impugnare entro il 9 maggio. La differenza tra le due situazioni è una notifica sul telefono.
Fonti
- D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16 (domicilio digitale di imprese e professionisti) (si apre in una nuova scheda)
- D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 5 (imprese individuali) (si apre in una nuova scheda)
- L. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, c. 860 (domicilio digitale degli amministratori) (si apre in una nuova scheda)
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60-ter (notificazione al domicilio digitale), introdotto dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 (si apre in una nuova scheda)
- Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 379575 del 7 ottobre 2024 (domicilio digitale speciale) (si apre in una nuova scheda)
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 e 26 (cartella di pagamento e sua notifica) (si apre in una nuova scheda)
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 (termine per il ricorso) (si apre in una nuova scheda)
- D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6 (accertamento con adesione) (si apre in una nuova scheda)
- Indice nazionale dei domicili digitali INI-PEC (si apre in una nuova scheda)
- AgID, posta elettronica certificata: valore legale e ricevute (si apre in una nuova scheda)
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.
Dott. Luca Russo, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Napoli
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