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Dott. Luca RussoDottore Commercialista e Revisore Legale
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Sanzioni e contenzioso, 3 novembre 2026

La PEC va letta: perché impostarla sul telefono evita di perdere ricorsi e diritti

Aggiornato al 3 novembre 2026. Fonti principali: art. 16 D.L. 185/2008; art. 60-ter D.P.R. 600/1973 (introdotto dal D.Lgs. 13/2024); art. 26 D.P.R. 602/1973; art. 21 D.Lgs. 546/1992. Dal 1° gennaio 2027 queste norme confluiscono nei Testi unici (D.Lgs. 141/2026, 33/2025 e 175/2024).

Ogni mese incontro qualcuno che scopre una cartella o un avviso quando ormai è tardi. Non perché non l'abbia ricevuto, ma perché la PEC era lì, non letta, da tre mesi. La notifica via posta elettronica certificata è valida dal momento in cui il messaggio arriva nella casella, e da quel giorno decorrono i termini. Il ricorso che non si fa in tempo non si recupera.

In sintesi

  • La PEC è il domicilio digitale obbligatorio di società, imprese individuali, professionisti iscritti a un albo e, dal 2025, degli amministratori di società.
  • Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione notificano via PEC avvisi di accertamento e cartelle: la notifica è perfezionata quando il messaggio è consegnato, letto o no.
  • Dalla notifica corrono 60 giorni per pagare o fare ricorso. Passati i 60 giorni, l'atto diventa definitivo.
  • Una casella piena o scaduta non ferma la notifica: l'atto viene depositato altrove e si considera comunque notificato.
  • La soluzione è semplice: PEC configurata sul telefono, controllata ogni giorno, con uno spazio sufficiente e un rinnovo che non scade.

Come funziona

Chi deve avere la PEC

Le società devono comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese (art. 16, c. 6, D.L. 185/2008); lo stesso vale per le imprese individuali (art. 5 D.L. 179/2012) e per i professionisti iscritti a un albo (art. 16, c. 7, D.L. 185/2008). Dal 2025 anche gli amministratori di società devono avere e comunicare al Registro delle imprese un proprio domicilio digitale (art. 1, c. 860, L. 207/2024; per le società già costituite il termine è scaduto il 31 dicembre 2025, secondo gli avvisi del MIMIT). Gli indirizzi sono pubblici e consultabili nell'indice INI-PEC: è da lì che Fisco, tribunali e controparti prendono l'indirizzo a cui notificare.

Chi non comunica la PEC o la lascia scadere non evita le notifiche: le domande al Registro delle imprese vengono sospese e la legge prevede l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale e le sanzioni dell'art. 2630 c.c. (art. 16, c. 6-bis, D.L. 185/2008).

Come avviene la notifica

Dal 2024 l'Agenzia delle Entrate notifica gli atti al domicilio digitale del destinatario (art. 60-ter D.P.R. 600/1973, introdotto dal D.Lgs. 13/2024): per imprese e professionisti l'indirizzo che risulta in INI-PEC, per le persone fisiche quello eventualmente iscritto nell'indice INAD, oppure il domicilio digitale speciale eletto dal contribuente. Agenzia delle Entrate-Riscossione usa gli stessi indirizzi per le cartelle di pagamento (art. 26, c. 2, D.P.R. 602/1973). Per il destinatario la notifica si perfeziona alla data di consegna indicata nella ricevuta del gestore, non all'apertura del messaggio: la PEC ha lo stesso valore della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se la casella è satura, l'ufficio fa un secondo tentativo dopo almeno sette giorni. Se il problema persiste o l'indirizzo non è valido o attivo, per le imprese l'atto viene depositato nell'area riservata del sito di InfoCamere, con avviso pubblicato per quindici giorni e successiva raccomandata: la notifica si perfeziona al quindicesimo giorno dalla pubblicazione. Per le persone fisiche si torna alla notifica ordinaria. In ogni caso il risultato non cambia: l'atto si considera notificato.

Chi non è obbligato alla PEC (persone fisiche, professionisti senza albo, enti) può eleggere un "domicilio digitale speciale" nell'area riservata dell'Agenzia (provvedimento n. 379575 del 7 ottobre 2024), valido anche per le cartelle. Chi lo fa deve, a maggior ragione, tenerlo sotto controllo.

I termini che corrono

Dalla notifica partono i termini, e sono brevi:

  • 60 giorni per impugnare un avviso di accertamento o una cartella davanti alla Corte di giustizia tributaria (art. 21 D.Lgs. 546/1992; dal 1° gennaio 2027 la norma è nel Testo unico della giustizia tributaria, D.Lgs. 175/2024).
  • 60 giorni per pagare la cartella prima che partano gli interessi di mora e le procedure esecutive (art. 25 D.P.R. 602/1973).
  • 90 giorni di sospensione del termine per il ricorso se si presenta istanza di accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs. 218/1997): un'opportunità che si perde se non si sa dell'atto.
  • Fuori dal fisco, le notifiche via PEC valgono anche per gli atti giudiziari: un decreto ingiuntivo notificato via PEC va opposto entro 40 giorni (art. 641 c.p.c.).

Dal 1° al 31 agosto i termini processuali sono sospesi (L. 742/1969), ma la notifica arriva lo stesso e il conteggio riprende a settembre.

Chi riguarda

  • Amministratori di srl e di società di persone: la PEC della società e, dal 2025, la propria.
  • Ditte individuali, artigiani e commercianti, spesso con una PEC aperta anni fa per l'iscrizione e mai più guardata.
  • Professionisti iscritti a un albo.
  • Chi ha chiuso un'attività: la PEC resta negli elenchi finché non viene cancellata, e le notifiche continuano ad arrivare lì.
  • Chi ha aperto un domicilio digitale speciale o un indirizzo nell'indice INAD per i cittadini.

Cosa fare

  1. Configurare la PEC sul telefono, nella stessa app della posta ordinaria o nell'app del gestore, con le notifiche attive. Una casella che si apre solo dal computer dello studio non viene letta.
  2. Controllarla ogni giorno lavorativo, come la posta normale. Chi gestisce più società lo faccia per ogni casella.
  3. Verificare spazio e scadenza: una casella piena equivale a una casella assente. Il rinnovo automatico evita sorprese.
  4. Delegare un secondo accesso a un collaboratore o al commercialista, in modo che un'assenza o una malattia non lasci la casella scoperta.
  5. Inoltrare subito al consulente ogni atto di Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS, Comune o tribunale, con la ricevuta di consegna: la data su quella ricevuta è quella da cui si conta.
  6. Conservare i messaggi fuori dalla casella: i gestori tengono i log per 30 mesi, il contenuto lo deve conservare l'utente.
  7. Aggiornare INI-PEC se la casella cambia: la notifica all'indirizzo vecchio, finché risulta negli elenchi, è valida.

Un esempio

Una cartella da 18.000 euro viene consegnata nella PEC di una srl il 10 marzo. L'amministratore la vede il 20 giugno, riordinando la casella. I 60 giorni sono scaduti il 9 maggio: il ricorso non è più possibile e l'unica strada è pagare, eventualmente a rate. Se l'avesse letta il 10 marzo, avrebbe potuto verificare la pretesa, chiedere lo sgravio di un tributo prescritto o impugnare entro il 9 maggio. La differenza tra le due situazioni è una notifica sul telefono.

Fonti

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.

Dott. Luca Russo, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Napoli

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