Ravvedimento operoso dopo la riforma delle sanzioni: come funzionano le riduzioni
Aggiornato al 29 ottobre 2026
Il ravvedimento operoso, regolato dall'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, permette di correggere spontaneamente un errore o un omesso versamento pagando una sanzione ridotta. Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 ha cambiato le regole per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Per quelle precedenti continuano a valere le percentuali di prima. Per prima cosa bisogna quindi individuare la data della violazione.
Cosa si paga
Oltre a rimuovere la violazione (ad esempio presentando una dichiarazione integrativa, se serve), si versano insieme l'imposta dovuta, gli interessi al tasso legale calcolati giorno per giorno e la sanzione ridotta.
Le riduzioni per le violazioni dal 1° settembre 2024
- 1/10 del minimo se il versamento omesso viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza;
- 1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni dal termine della dichiarazione oppure, se non è prevista una dichiarazione periodica, entro novanta giorni dalla violazione;
- 1/8 del minimo se avviene entro il termine della dichiarazione relativa all'anno della violazione oppure, senza dichiarazione periodica, entro un anno;
- 1/7 del minimo se avviene oltre quel termine oppure, senza dichiarazione periodica, oltre un anno;
- 1/6 del minimo dopo la comunicazione dello schema di atto, se non preceduto da un verbale di constatazione e se non è stata presentata istanza di accertamento con adesione;
- 1/5 del minimo dopo il processo verbale di constatazione, se non è stata comunicata l'adesione al verbale e comunque prima dello schema di atto (con alcune esclusioni sui corrispettivi telematici);
- 1/4 del minimo dopo lo schema di atto relativo a una violazione già constatata con verbale, se non è stata presentata istanza di adesione;
- 1/10 del minimo previsto per l'omessa dichiarazione, se la dichiarazione viene presentata con non più di novanta giorni di ritardo.
Una differenza pratica rispetto al passato: per le violazioni spontaneamente regolarizzate non c'è più una riduzione distinta per gli anni successivi. Dopo il termine della dichiarazione dell'anno della violazione si applica sempre 1/7. Una dichiarazione presentata con oltre novanta giorni di ritardo si considera omessa e non si può più ravvedere.
Fino a quando si può fare
Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate il ravvedimento è precluso dalla notifica di atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale (36-bis, 36-ter e 54-bis). Un controllo in corso non impedisce invece il ravvedimento, ma ne riduce lo sconto, come si vede dalle percentuali più alte. Ravvedersi non blocca accessi, ispezioni o verifiche.
Un esempio sull'omesso versamento
Per le violazioni dal 1° settembre 2024 la sanzione per omesso versamento è pari al 25% dell'importo non pagato. Si dimezza (12,5%) se il ritardo non supera novanta giorni. Entro quindici giorni di ritardo scende ancora, a un quindicesimo per ogni giorno. Se si paga un'IVA con venti giorni di ritardo, il ravvedimento entro trenta giorni riduce la sanzione a 1/10: l'1,25% dell'imposta, più gli interessi legali.
Cumulo giuridico e cosa cambia dal 2027
Per le sole violazioni dal 1° settembre 2024 il cumulo giuridico si applica anche al ravvedimento, ma non alle violazioni sui pagamenti e sulle compensazioni indebite. Per individuare la riduzione conta la data della prima violazione. Con la risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026 l'Agenzia ha istituito i codici tributo per versare con F24 la sanzione unica da ravvedimento. Dal 1° gennaio 2027 l'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 sarà abrogato e la disciplina passerà nel Testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173).
Fonti
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, testo vigente al 29/10/2026 (Normattiva)
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13 (Normattiva)
- Agenzia delle Entrate, Ravvedimento: come regolarizzare
- Agenzia delle Entrate, Ravvedimento: normativa e prassi
- D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (Normattiva)
Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza professionale sul caso concreto.
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